PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
      dichiara non fondata,  nei  sensi  di  cui  in  motivazione,  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale, sollevata dal Pretore di
 Torino con l'ordinanza indicata  in  epigrafe,  in  riferimento  agli
 artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, nei
 confronti  dell'art. 555, terzo comma, c.p.p., nella parte in cui non
 prevede  che  il  decreto  di  citazione  a  giudizio  debba   essere
 notificato   all'imputato   straniero,  che  non  conosce  la  lingua
 italiana, anche nella traduzione nella lingua da lui compresa;
      dichiara non fondata,  nei  sensi  di  cui  in  motivazione,  la
 questione  di legittimita' costituzionale, sollevata dal Tribunale di
 Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art.
 24, secondo comma, della Costituzione, nei  confronti  del  combinato
 disposto  formato  dall'art.  456,  secondo comma, c.p.p. e dall'art.
 458, primo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che l'avviso
 contemplato  dall'art.  456,  secondo  comma,   c.p.p.,   comprensivo
 dell'indicazione   del  termine  entro  cui  richiedere  il  giudizio
 abbreviato,   debba   essere   tradotto   nella   lingua   conosciuta
 dall'imputato straniero che ignora la lingua italiana.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.
                        Il presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0037