PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 140, comma 1, e 567, comma 3, del codice di procedura penale e dell'art. 2, comma 1, punto 8, della legge 16 febbraio 1987 n. 81 "Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale") sollevate, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione ed "all'art. 6, comma 1, parte prima, della convenzione ratificata dall'Italia con la legge 4 agosto 1955 n. 848", dal Pretore di Bergamo, sezione distaccata di Grumello del Monte, con l'ordinanza indicata in epigrafe; Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 140, comma 1, e 567, comma 3, del codice di procedura penale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 della Costituzione ed in relazione all'art. 2, comma 1, punto 8, della legge 16 febbraio 1987 n. 81, dal Pretore di Bergamo, sezione distaccata di Grumello del Monte, con la stessa ordinanza. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0073