PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   delle  questioni  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 140, comma 1, e 567, comma 3,
 del codice di procedura penale e dell'art. 2, comma 1, punto 8, della
 legge 16 febbraio 1987 n. 81 "Delega  legislativa  al  Governo  della
 Repubblica  per  l'emanazione  del nuovo codice di procedura penale")
 sollevate, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione ed
 "all'art. 6, comma  1,  parte  prima,  della  convenzione  ratificata
 dall'Italia  con  la  legge  4  agosto  1955  n. 848", dal Pretore di
 Bergamo, sezione distaccata di Grumello del  Monte,  con  l'ordinanza
 indicata in epigrafe;
    Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita'
 costituzionale  degli  artt. 140, comma 1, e 567, comma 3, del codice
 di procedura penale sollevate, in riferimento agli artt.  3,  24,  76
 della  Costituzione  ed  in  relazione  all'art. 2, comma 1, punto 8,
 della legge 16 febbraio 1987 n. 81, dal Pretore di  Bergamo,  sezione
 distaccata di Grumello del Monte, con la stessa ordinanza.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0073