P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 669, primo comma,  c.p.p.,  per
 contrasto  con  gli  artt.  3,  25, primo comma e 101, secondo comma,
 della Costituzione, nella parte  in  cui,  stabilendo  che  "se  piu'
 sentenze  di condanna sono state pronunciate contro la stessa persona
 per il medesimo fatto, il giudice ordina la esecuzione della sentenza
 con cui si pronuncio' la condanna meno grave,  revocando  le  altre",
 non  prevede  che,  se tra i provvedimenti in contrasto uno sia stato
 accertato essere stato emesso da giudice diverso da quello  naturale,
 esso non debba essere eseguito, anche se piu' favorevole;
    Dispone  la  sospensione  del procedimento e la trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento;
    Dispone, altresi', che venga notificata alle parti.
      Cagliari, addi' 29 ottobre 1992.
                        Il presidente: CONTINI
                                   Il consigliere estensore: CORRADINI
 93C0076