P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 669, primo comma, c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 25, primo comma e 101, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, stabilendo che "se piu' sentenze di condanna sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina la esecuzione della sentenza con cui si pronuncio' la condanna meno grave, revocando le altre", non prevede che, se tra i provvedimenti in contrasto uno sia stato accertato essere stato emesso da giudice diverso da quello naturale, esso non debba essere eseguito, anche se piu' favorevole; Dispone la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Dispone, altresi', che venga notificata alle parti. Cagliari, addi' 29 ottobre 1992. Il presidente: CONTINI Il consigliere estensore: CORRADINI 93C0076