Per tutti questi motivi, la regione Lombardia, come sopra impersonata, rappresentata e difesa, chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione della Repubblica, oltre che per palese irragionevolezza (anche sotto il profilo della contraddittorieta' legislativa e della irragionevole diversita' di disciplina fra organi dello Stato e organi regionali e locali in materia di competenza ovvero di interesse regionale): il quinto comma dell'art. 15; il terzo comma dell'art. 12; e il primo comma, lett. d), dell'art. 2, tutti della legge 23 dicembre 1992, n. 498, recante "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 29 dicembre 1992, con ogni conseguente statuizione. Col presente ricorso, si depositano: copia autentica della delibera della giunta regionale di proposizione del ricorso, nonche' copia della legge oggetto della impugnazione, benche' trattisi di atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Milano-Roma, addi' 27 gennaio 1993 Avv. Maurizio STECCANELLA - Avv. Giovanni C. SCIACCA 93C0104