Per  tutti  questi  motivi,  la  regione  Lombardia,   come   sopra
 impersonata,  rappresentata e difesa, chiede che codesta ecc.ma Corte
 costituzionale,  in  accoglimento  del   presente   ricorso,   voglia
 dichiarare costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt.
 117,  118  e  119  della Costituzione della Repubblica, oltre che per
 palese   irragionevolezza   (anche    sotto    il    profilo    della
 contraddittorieta'  legislativa  e  della irragionevole diversita' di
 disciplina fra organi dello Stato e  organi  regionali  e  locali  in
 materia di competenza ovvero di interesse regionale): il quinto comma
 dell'art.  15;  il  terzo comma dell'art. 12; e il primo comma, lett.
 d), dell'art. 2, tutti della legge 23 dicembre 1992, n. 498,  recante
 "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica", pubblicata sulla
 Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 304 del 29 dicembre
 1992, con ogni conseguente statuizione.
    Col  presente  ricorso,  si  depositano:  copia  autentica   della
 delibera  della giunta regionale di proposizione del ricorso, nonche'
 copia della legge oggetto della  impugnazione,  benche'  trattisi  di
 atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
      Milano-Roma, addi' 27 gennaio 1993
         Avv. Maurizio STECCANELLA - Avv. Giovanni C. SCIACCA

 93C0104