P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  23  e  seguenti della legge n. 87 dell'11 marzo
 1953;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 1-sexies capoverso della legge
 n. 413/1985, in relazione all'art. 97 della Costituzione, nella parte
 in  cui  prevede  l'obbligo  aziche'  la  facolta'  di  ordinare   il
 ripristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato;
    Sospende il presente procedimento;
    Dispone  la  notifica  della  presente ordinanza al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due
 Camere del Parlamento.
      Soave, addi' 8 ottobre 1992
                         Il pretore: CITTERIO

 93C0132