P. Q. M. Visti gli artt. 23 e seguenti della legge n. 87 dell'11 marzo 1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1-sexies capoverso della legge n. 413/1985, in relazione all'art. 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'obbligo aziche' la facolta' di ordinare il ripristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato; Sospende il presente procedimento; Dispone la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Soave, addi' 8 ottobre 1992 Il pretore: CITTERIO 93C0132