P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, quarto comma, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. in legge 8 agosto 1992, n. 359 per contrasto con gli artt. 3, 24, 101, 102, 104 della Costituzione nei sensi di cui in motivazione; Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Torino, addi' 24 dicembre 1992 Il pretore: CAMBRIA 93C0186