P. Q. M.
    Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1
 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 6, quarto comma, del d.l. 11
 luglio 1992, n. 333, conv.  in  legge  8  agosto  1992,  n.  359  per
 contrasto  con  gli artt. 3, 24, 101, 102, 104 della Costituzione nei
 sensi di cui in motivazione;
    Dispone la sospensione del presente  giudizio  e  la  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      Torino, addi' 24 dicembre 1992
                          Il pretore: CAMBRIA

 93C0186