P. Q. M. Ritenuta non manifestamente infondata ed altresi' rilevante la sopra prospettata questione di costituzionalita', con riferimento agli artt. 3, 4, 32, 36, 97 e 98 della Costituzione, sospende il presente giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della segreteria del tribunale, la presente ordinanza venga notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' che la stessa sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Pescara nella camera di consiglio del 19 marzo 1992 e in prosecuzione in quella del 25 giugno 1992. Il presidete: LAURITA Il consigliere: ELIANTONIO Il consigliere, relatore, estensore: NAZZARO 93C0190