P. Q. M.
    Ritenuta  non  manifestamente  infondata  ed altresi' rilevante la
 sopra prospettata questione  di  costituzionalita',  con  riferimento
 agli  artt.  3,  4,  32,  36, 97 e 98 della Costituzione, sospende il
 presente giudizio e dispone la trasmissione  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  segreteria del tribunale, la presente
 ordinanza venga notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri,  nonche'  che  la  stessa sia comunicata al
 Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
    Cosi' deciso in Pescara nella camera di  consiglio  del  19  marzo
 1992 e in prosecuzione in quella del 25 giugno 1992.
                         Il presidete: LAURITA
    Il consigliere: ELIANTONIO
                          Il consigliere, relatore, estensore: NAZZARO
 93C0190