PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata la questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  112,  primo  comma,  d.P.R.  30 giugno 1965 n. 1124 (Testo
 unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro  gli
 infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie professionali), sollevata, in
 riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal
 Tribunale di Avellino con l'ordinanza di cui in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GRANATA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0201