PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 244, primo comma, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento all'art. 10 della Costituzione, in relazione all'art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Pretore di Robbio con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0205