PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  244,  primo  comma,   cod.   proc.   civ.,
 sollevata,   in   riferimento  all'art.  10  della  Costituzione,  in
 relazione all'art. 6, par. 3,  lett.  d)  della  Convenzione  per  la
 salvaguardia  dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali del
 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto  1955,  n.
 848, dal Pretore di Robbio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0205