PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i ricorsi:
       a)  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale,  dell'art.  23,
 primo  comma,  codice  di procedura penale nella parte in cui dispone
 che, quando il giudice del  dibattimento  dichiara  con  sentenza  la
 propria  incompetenza  per materia, ordina la trasmissione degli atti
 al  giudice  competente  anziche'  al   pubblico   ministero   presso
 quest'ultimo.
       b)   dichiara   non   fondata   la  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 23, primo comma, codice di procedura  penale
 sollevata,  in  riferimento  agli artt. 102, primo comma, e 112 della
 Costituzione, e in relazione agli artt. 1 e 50, primo  comma,  codice
 di  procedura  penale, dal Pretore di Messina - sezione distaccata di
 Francavilla di Sicilia con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GUIZZI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0225