PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i ricorsi: a) dichiara l'illegittimita' costituzionale, dell'art. 23, primo comma, codice di procedura penale nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo. b) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, primo comma, codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 102, primo comma, e 112 della Costituzione, e in relazione agli artt. 1 e 50, primo comma, codice di procedura penale, dal Pretore di Messina - sezione distaccata di Francavilla di Sicilia con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GUIZZI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0225