PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dispone  che  nella sentenza n. 25 del 12 gennaio 1993 sia corretto
 il seguente errore materiale: 1)  nel  dispositivo,  dopo  la  parola
 "dichiara", inserire le seguenti:
    "inammissibili  le  questioni di legittimita' costituzionale degli
 artt. 2, comma  2,  della  legge  31  dicembre  1991  n.  415  (Legge
 finanziaria  1992),  nella  parte in cui approva le tabelle A e B per
 gli anni 1993 e 1994; 7, comma 1, della legge 31  dicembre  1991,  n.
 431  (Rifinanziamento  delle leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno
 1989,  n.  234,  concernenti  interventi   a   favore   del   settore
 navalmeccanico  e  armatoriale);  9,  commi  1  e  2,  della legge 31
 dicembre 1991,  n.  433  (Disposizioni  per  la  ricostruzione  e  la
 rinascita  delle  zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990
 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa); 42, commi 6 e 7, della
 legge  5  febbraio  1992,  n.  104  (Legge-quadro  per  l'assistenza,
 l'integrazione  sociale  e  i diritti delle persone handicappate); 4,
 comma 1, della legge 7 febbraio  1992,  n.  140  (Interventi  per  la
 realizzazione  di  opere  di  rilevanza  nazionale  nel settore della
 irrigazione, nonche' per la concessione di mutui  a  tasso  agevolato
 per  operazioni di credito, a sostegno della cooperazione agricola di
 rilevanza nazionale); 1, comma 2, e 5 del  decreto  legge  7  gennaio
 1992,   n.  5  (Autorizzazione  di  spesa  per  la  perequazione  del
 trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri  in
 relazione  alla  sentenza  della Corte costituzionale n. 277 del 3-12
 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonche'  perequazione  dei
 trattamenti  economici  relativi  al  personale  delle corrispondenti
 categorie  delle   altre   forze   di   polizia),   convertito,   con
 modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216; 7, 11 e 14, comma 1,
 del  decreto  legge  18  gennaio 1992, n. 9 (Disposizioni urgenti per
 l'adeguamento degli organici delle  forze  di  polizia  e  del  Corpo
 nazionale  dei  vigili  del fuoco, nonche' per il potenziamento delle
 infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature  delle  forze  di
 polizia),  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge 28 febbraio
 1992, n.  217,  sollevate  dalla  Corte  dei  conti,  in  riferimento
 all'art.  81,  quarto  comma,  della  Costituzione,  con  l'ordinanza
 indicata in epigrafe;".
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: CAIANIELLO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0236