PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'inammissibilita'  della   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, comma 5 bis, aggiunto al decreto-legge 22
 dicembre  1984,  n.  901  (Proroga della vigenza di taluni termini in
 materia di lavori pubblici), dalla  legge  di  conversione  1›  marzo
 1985,  n.  42;  dell'art.  14,  secondo  comma,  del decreto-legge 29
 dicembre 1987, n. 534 (Proroga di termini  previsti  da  disposizioni
 legislative  ed  interventi di carattere assistenziale ed economico),
 conv. dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47; dell'art. 22  della  legge
 20   maggio  1991,  n.  158  (Differimento  di  termini  previsti  da
 disposizioni legislative), questione sollevata  in  riferimento  agli
 artt.  24  e  42  della Costituzione, dal tribunale di S. Maria Capua
 Vetere, con ordinanza del 14 novembre 1991.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: PESCATORE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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