P. Q. M.
    Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n.  1  e  23  della
 legge 11 marzo 1953, n. 87;
    In  accoglimento della questione della legittimita' costituzionale
 dell'art. 122 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
    Ritenuta la questione non manifestamente infondata e rilevante;
    Dispone la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale
 perche'  decida  se l'art. 122 della legge sopra indicata contrasti o
 meno con il disposto degli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che,  a  cura  della  cancelleria,  copia  della  presente
 ordinanza  sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e
 sia comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Udine, addi' 18 gennaio 1993
                          Il pretore: CARCHIO
    Depositato in cancelleria oggi 5 febbraio 1993.
                        Il cancelliere: STRANI

 93C0260