P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; In accoglimento della questione della legittimita' costituzionale dell'art. 122 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; Ritenuta la questione non manifestamente infondata e rilevante; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' decida se l'art. 122 della legge sopra indicata contrasti o meno con il disposto degli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Udine, addi' 18 gennaio 1993 Il pretore: CARCHIO Depositato in cancelleria oggi 5 febbraio 1993. Il cancelliere: STRANI 93C0260