P. Q. M. Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui esclude che l'indennita' premio di fine servizio in forma indiretta spetti alla vedova separata legalmente con sentenza passata in giudicato pronunciata per sua colpa; Sospende il giudizio; Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati; Ordina la trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del procedimento e della presente ordinanza. Roma, addi' 1½ dicembre 1992 Il pretore: TATARELLI 93C0263