P. Q. M.
   Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 costituzionalita'  dell'art.  3,  secondo  comma, della legge 8 marzo
 1968, n. 152, nella parte in cui esclude che l'indennita'  premio  di
 fine   servizio  in  forma  indiretta  spetti  alla  vedova  separata
 legalmente con sentenza passata  in  giudicato  pronunciata  per  sua
 colpa;
    Sospende il giudizio;
    Manda   alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
 ordinanza  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  per   la
 comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati;
    Ordina  la  trasmissione  alla Corte costituzionale degli atti del
 procedimento e della presente ordinanza.
      Roma, addi' 1½ dicembre 1992
                         Il pretore: TATARELLI

 93C0263