P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara d'ufficio, per le ragioni su  esposte,  rilevante  e  non
 manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 10 del r.d.l. 15 marzo 1927, n.  436,  in  relazione  agli
 artt.  2,  3,  secondo  comma, 13, 25, secondo comma, e 27, secondo e
 terzo comma, della Costituzione;
    Dischiara sospeso il presente giudizio;
    Ordine   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale;
    Manda  alla  cancelleria per gli adempimenti di sua competenza nei
 riguardi delle parti e perche' copia della presente  ordinanza  venga
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Matera, addi' 19 maggio 1992
            Il giudice per le indagini preliminari: VETRONE

 93C0285