P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara d'ufficio, per le ragioni su esposte, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, in relazione agli artt. 2, 3, secondo comma, 13, 25, secondo comma, e 27, secondo e terzo comma, della Costituzione; Dischiara sospeso il presente giudizio; Ordine l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza nei riguardi delle parti e perche' copia della presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Matera, addi' 19 maggio 1992 Il giudice per le indagini preliminari: VETRONE 93C0285