P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, primo e secondo comma, del d.l. 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, in legge 23 gennaio 1991, n. 21, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione; Sospende il presente giudizio; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della segreteria copia della presente ordinanza venga notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e venga comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Lecce nella camera di consiglio del 24 giugno 1992. Il presidente: CATONI L'estensore: BUSCICCHIO 93C0286