P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 13, primo e secondo comma, del
 d.l. 24 novembre 1990, n. 344,  convertito,  con  modificazioni,  in
 legge  23 gennaio 1991, n. 21, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97
 della Costituzione;
    Sospende il presente giudizio;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Dispone che a cura della segreteria copia della presente ordinanza
 venga  notificata  alle  parti in causa e al Presidente del Consiglio
 dei Ministri e  venga  comunicata  ai  Presidenti  del  Senato  della
 Repubblica e della Camera dei deputati.
    Cosi'  deciso  in  Lecce  nella  camera di consiglio del 24 giugno
 1992.
                         Il presidente: CATONI
                                               L'estensore: BUSCICCHIO
 93C0286