PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni
 di  legittimita' costituzionale dell'art. 507 del codice di procedura
 penale - nonche' dell'art. 468 dello stesso codice: ord. n.  110/1992
 -  sollevate,  in  riferimento a tutti od alcuni degli articoli 2, 3,
 24, 25, 76, 77, 101, 102, 111 e 112 della Costituzione, dai Tribunali
 di Torino, Verona, Padova, Roma e Rimini e dai Pretori di  Palermo  e
 Modena  con  ordinanze  emesse,  rispettivamente,  il 28 ottobre 1991
 (r.o. n. 110/1992), 24 settembre 1991 (r.o. n. 102/1992), 29  gennaio
 1992  (r.o.  n. 166/1992), 16 marzo 1992 (r.o. n. 293/1992), 9 giugno
 1992 (r.o. n. 393/1992), 5 giugno 1992 (r.o. nn. 488 e  489/1992),  8
 novembre  1991  (r.o.  nn.  73  e 74/1992) e 15 ottobre 1991 (r.o. n.
 155/1992).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1993.
                       Il Presidente: BORZELLINO
                        Il redattore: SPAGNOLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 26 marzo 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0295