PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 507 del codice di procedura penale - nonche' dell'art. 468 dello stesso codice: ord. n. 110/1992 - sollevate, in riferimento a tutti od alcuni degli articoli 2, 3, 24, 25, 76, 77, 101, 102, 111 e 112 della Costituzione, dai Tribunali di Torino, Verona, Padova, Roma e Rimini e dai Pretori di Palermo e Modena con ordinanze emesse, rispettivamente, il 28 ottobre 1991 (r.o. n. 110/1992), 24 settembre 1991 (r.o. n. 102/1992), 29 gennaio 1992 (r.o. n. 166/1992), 16 marzo 1992 (r.o. n. 293/1992), 9 giugno 1992 (r.o. n. 393/1992), 5 giugno 1992 (r.o. nn. 488 e 489/1992), 8 novembre 1991 (r.o. nn. 73 e 74/1992) e 15 ottobre 1991 (r.o. n. 155/1992). Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1993. Il Presidente: BORZELLINO Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 26 marzo 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0295