P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione la questione di costituzionalita' dell'art. 146 n. 3 del c.p. cosi' come modificato dal d.l. n. 431 del 12 novembre 1992, nella parte in cui prevede il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena per i soggetti affetti da infezione da HIV nei casi previsti dall'art. 286-bis, primo comma del c.p.p.: Sospende il presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata all'interessato, alla procura generale di Torino ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati della Repubblica. Torino, addi' 15 dicembre 1992 Il presidente f.f.: VIGLINO 93C0307