P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge  11  marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata con riferimento
 agli artt. 2 e 3, primo comma, della  Costituzione  la  questione  di
 costituzionalita'  dell'art.  146 n. 3 del c.p. cosi' come modificato
 dal d.l. n. 431 del 12 novembre 1992, nella parte in cui prevede  il
 rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena per i soggetti affetti
 da  infezione da HIV nei casi previsti dall'art. 286-bis, primo comma
 del c.p.p.:
    Sospende il presente giudizio e  ordina  l'immediata  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga
 notificata all'interessato, alla procura generale  di  Torino  ed  al
 Presidente  del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del
 Senato e della Camera dei Deputati della Repubblica.
      Torino, addi' 15 dicembre 1992
                      Il presidente f.f.: VIGLINO
 93C0307