P. Q. M. Il pretore accogliendo nei sensi di cui in motivazione il ricorso ex art. 700 del c.p.c.: dichiara che non e manifestamente infondata, ed e' rilevante nel presente processo, la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4, settimo comma della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte di cui la citata legge, - nel mentre accorda la garanzia del passaggio anche in soprannumero al rapporto di lavoro a tempo pieno al personale medico a tempo definito in servizio alla data di entrata in vigore della legge che intenda far cessare in questo modo la situazione di incompatibilita' del doppio rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale, - non appresta alcuna corrispondente garanzia al personale medico che, provenendo dalla identica situazione di fatto, intenda optare invece per la conservazione del solo rapporto convenzionale; dichiara altresi' che non e' manifestamente infondata, ed e' rilevante nel presente processo, la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, in relazione agli artt. 4 e 35 della Costituzione, nella parte in cui la citata legge - prevedendo la garanzia del passagio anche in soprannumero al rapporto di lavoro a tempo pieno, e, quindi, garantendo una sostanziale intangibilita' dello status giuridico- economico gia' maturato dal medico che opti per questa modalita' di cessazione dell'incompatibilita' stabilita dalla legge - e, per converso, - trascurando ogni analoga garanzia per il medico che intenda optare per la conservazione del solo rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, e provocando in tal modo una marcata e repentina regressione nel trattamento retributivo complessivo - condiziona gravemente, fino ad annullarla nei fatti, la libera scelta formalmente accordata ai medici che abbiano con il Servizio sia un rapporto di lavoro a tempo definito che un rapporto basato su convenzione; ordina all'U.S.S.L. 54 di Borgomanero, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di astenersi fino alla conclusione del giudizio in corso, e comunque fino a diverso ordine del giudice - nonostante il disposto della deliberazione n. 865 del 3 dicembre 1992 - da qualsiasi modificazione del rapporto di lavoro a tempo definito nonche' del rapporto convenzionale che intercorreva con i ricorrenti alla data di presentazione del ricorso (22 ottobre 1992), salvo che le modificazioni prescindano totalmente dal disposto dell'art. 4, settimo comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412. dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il processo introdotto con ricorso ex art. 414 c.p.c.; ordina che la cancelleria notifichi la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri; e che ne dia comunicazione al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato. Borgomanero, addi' 26 gennaio 1993 Il pretore: LOMBARDI 93C0344