P. Q. M.
    Il pretore accogliendo nei sensi di cui in motivazione il  ricorso
 ex art. 700 del c.p.c.:
      dichiara che non e manifestamente infondata, ed e' rilevante nel
 presente  processo,  la  questione  di  illegittimita' costituzionale
 dell'art. 4, settimo comma della legge 30 dicembre 1991, n.  412,  in
 relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte di cui la citata
 legge,  -  nel  mentre  accorda  la  garanzia  del passaggio anche in
 soprannumero al rapporto di lavoro a tempo pieno al personale  medico
 a  tempo  definito  in  servizio alla data di entrata in vigore della
 legge che intenda  far  cessare  in  questo  modo  la  situazione  di
 incompatibilita'  del  doppio  rapporto  di  lavoro  con  il Servizio
 sanitario nazionale, - non appresta alcuna corrispondente garanzia al
 personale  medico che, provenendo dalla identica situazione di fatto,
 intenda  optare  invece  per  la  conservazione  del  solo   rapporto
 convenzionale;
      dichiara  altresi'  che  non  e' manifestamente infondata, ed e'
 rilevante nel  presente  processo,  la  questione  di  illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  4,  settimo comma, della legge 30 dicembre
 1991 n. 412, in relazione agli artt. 4 e 35 della Costituzione, nella
 parte in cui la citata legge - prevedendo la  garanzia  del  passagio
 anche in soprannumero al rapporto di lavoro a tempo pieno, e, quindi,
 garantendo  una  sostanziale  intangibilita'  dello status giuridico-
 economico gia' maturato dal medico che opti per questa  modalita'  di
 cessazione  dell'incompatibilita'  stabilita  dalla  legge  -  e, per
 converso, - trascurando ogni  analoga  garanzia  per  il  medico  che
 intenda  optare  per la conservazione del solo rapporto convenzionale
 con il Servizio sanitario nazionale, e provocando  in  tal  modo  una
 marcata e repentina regressione nel
  trattamento retributivo complessivo - condiziona gravemente, fino ad
 annullarla  nei  fatti,  la  libera  scelta  formalmente accordata ai
 medici che abbiano con il Servizio sia un rapporto di lavoro a  tempo
 definito che un rapporto basato su convenzione;
      ordina  all'U.S.S.L.  54  di  Borgomanero, in persona del legale
 rappresentante pro-tempore, di astenersi fino  alla  conclusione  del
 giudizio  in  corso,  e  comunque fino a diverso ordine del giudice -
 nonostante il disposto della deliberazione n. 865 del 3 dicembre 1992
 - da qualsiasi modificazione del rapporto di lavoro a tempo  definito
 nonche'  del rapporto convenzionale che intercorreva con i ricorrenti
 alla data di presentazione del ricorso (22 ottobre 1992),  salvo  che
 le  modificazioni  prescindano  totalmente  dal disposto dell'art. 4,
 settimo comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412.
      dispone  l'immediata  trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale  e sospende il processo introdotto con ricorso ex art.
 414 c.p.c.;
      ordina che la cancelleria notifichi la presente  ordinanza  alle
 parti  ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri; e che ne dia
 comunicazione al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente
 del Senato.
       Borgomanero, addi' 26 gennaio 1993
                         Il pretore: LOMBARDI

 93C0344