PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 81, primo e secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Napoli, con l'ordinanza di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 aprile 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: CHELI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 6 aprile 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0358