PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara manifestamente inammissibile la questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  81,  primo  e  secondo  comma,  del codice
 penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,  dal
 Pretore di Napoli, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 1› aprile 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: CHELI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 6 aprile 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0358