PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 4, n. 2, della
 legge della Provincia autonoma di  Trento  15  febbraio  1980,  n.  3
 (Norme concernenti il trasferimento alla Provincia autonoma di Trento
 del  personale  della Regione Trentino-Alto Adige addetto agli uffici
 dell'ispettorato provinciale del  servizio  antincendi  e  di  quello
 appartenente  al  corpo  permanente  dei vigili del fuoco di Trento e
 altre disposizioni riguardanti il personale provinciale), nella parte
 in cui prevede, tra i requisiti per l'accesso alle carriere direttive
 e di  concetto  del  ruolo  tecnico  del  servizio  antincendi  della
 Provincia  di  Trento,  il  possesso  di  una  statura  fisica minima
 indifferenziata per uomini e donne.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0384