PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
      dichiara    inammissibile    la    questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art.  5,  commi  ventiseiesimo,  trentaduesimo  e
 trentatreesimo,  del decreto-legge n. 953 del 1982 (Misure in materia
 tributaria), convertito in legge n. 53 del 1983, in riferimento  agli
 artt.  3  e  53, primo e secondo comma, della Costituzione, sollevata
 dalla Commissione tributaria di  primo  grado  di  Chiavari,  con  le
 ordinanze nn. 531, 532, 533, 534, 535 del 1992;
      dichiara  non  fondata,  nei  sensi  di  cui  in motivazione, la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art.  5,  trentaduesimo
 comma,  del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia
 tributaria),  convertito  in  legge  28  febbraio  1983,  n.  53,  in
 riferimento  all'art.  53, primo comma, della Costituzione, sollevata
 dalla Corte di appello di Torino, con l'ordinanza n. 479 del 1992.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: GRECO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0385