PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi: dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, commi ventiseiesimo, trentaduesimo e trentatreesimo, del decreto-legge n. 953 del 1982 (Misure in materia tributaria), convertito in legge n. 53 del 1983, in riferimento agli artt. 3 e 53, primo e secondo comma, della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Chiavari, con le ordinanze nn. 531, 532, 533, 534, 535 del 1992; dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, trentaduesimo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53, in riferimento all'art. 53, primo comma, della Costituzione, sollevata dalla Corte di appello di Torino, con l'ordinanza n. 479 del 1992. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GRECO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 15 aprile 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0385