P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuto rilevante per la definizione del ricorso in esame e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 340, in relazione agli artt. 3, 4, 27, terzo comma, 35 e 97 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina inoltre alla segreteria, a norma dell'ultimo comma del predetto art. 23 della legge n. 87/1953, di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 4 novembre 1992. Il presidente: SASSU Il consigliere estensore: SCANO Il consigliere: ATZENI Depositata in cancelleria oggi 13 febbraio 1993. Il segretario di sezione: (firma illeggibile) 93C0415