P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuto  rilevante  per la definizione del ricorso in esame e non
 manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art.  12  del  d.P.R.  24 aprile 1982, n. 340, in relazione agli
 artt. 3, 4, 27, terzo comma, 35 e 97 della Costituzione;
    Dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti,  a   cura   della
 segreteria,  alla  Corte  costituzionale  e  sospende  il giudizio in
 corso;
    Ordina inoltre alla segreteria,  a  norma  dell'ultimo  comma  del
 predetto  art.  23  della legge n. 87/1953, di notificare la presente
 ordinanza alle parti  in  causa,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  e  di  darne  comunicazione al Presidente del Senato della
 Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.
    Cosi' deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 4 novembre
 1992.
                         Il presidente: SASSU
                                       Il consigliere estensore: SCANO
   Il consigliere: ATZENI
    Depositata in cancelleria oggi 13 febbraio 1993.
             Il segretario di sezione: (firma illeggibile)

 93C0415