PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 406, primo e secondo comma,  del  codice  di
 procedura  penale, sollevata, in riferimento agli artt. 112 e 3 della
 Costituzione, dal Giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il
 Tribunale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: VASSALLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0433