P. Q. M.
    Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio  1948,  n.
 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;
    Ordina che, a cura della cancelleria, la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio
 dei  Ministri  e  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
    Cosi'  deciso  in  camera di consiglio dalla sezione specializzata
 agraria, il 18 febbraio 1993.
                         Il presidente: VITRO'
    Depositato in cancelleria oggi 22 febbraio 1993
                      Il cancelliere: LABALESTRA

 93C0441