P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in camera di consiglio dalla sezione specializzata agraria, il 18 febbraio 1993. Il presidente: VITRO' Depositato in cancelleria oggi 22 febbraio 1993 Il cancelliere: LABALESTRA 93C0441