IL TRIBUNALE
    Viste  le  istanze  di  riesame,  presentate  da Loreto Francesco,
 Loreto Pasquale, Cesarano  Pasqua  e  Pagano  Giuseppina  avverso  il
 decreto  di convalida di sequestro probatorio, emesso dal p.m. presso
 il tribunale di Salerno, in data 10 ottobre 1992;
    Esaminati gli atti e sentite le parti;
    Premesso in  fatto  che  il  p.m.  in  data  10  ottobre  1992  ha
 convalidato  il  sequestro  probatorio  dell'immobile,  con  relativo
 arredamento, di proprieta' di Loreto Pasquale, indagato dei reati  di
 cui  all'art. 12-quinquies, secondo comma, della legge 7 agosto 1992,
 n. 356, nonche' di estorsione, sequestro di persona ed omicidio;
    Rilevato che risulta  preliminare  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  12-quinquies  della  legge  n. 356/1992 in
 relazione agli artt. 27, secondo comma, 3 e  24  della  Costituzione,
 cosi' come eccepito dalla difesa;
    Considerato  che,  per  i motivi gia' esposti nell'ordinanza del 2
 novembre 1992 di questo  tribunale,  la  suddetta  questione  non  e'
 manifestamente infondata;
      che,   con   riferimento   all'art.  27,  secondo  comma,  della
 Costituzione, la norma in esame, configurando una  ipotesi  di  reato
 proprio,  ancora  la  sussistenza  della  fattispecie  criminosa alla
 qualifica di indagato per una delle ipotesi di cui al  secondo  comma
 dell'art.  12-quinquies,  o  di soggetto nei cui confronti si procede
 per l'applicazione di una misura di prevenzione personale;
      che tali qualita', a differenza di quelle di  soggetto  nei  cui
 confronti  e'  stata emessa sentenza di condanna o e' stata applicata
 misura  di  prevenzione  personale,  passate  in   giudicato,   hanno
 carattere  tutt'altro  che  definitivo  e non dovrebbero avere alcuna
 rilevanza  giuridica  attesa  la  presunzione  di  innocenza  di  cui
 all'art.  27  della  Costituzione  (tant'e'  che in concreto potrebbe
 verificarsi, addirittura in un momento successivo alla  condanna  per
 il reato in questione, la caducazione di tali status personali);
      che  assume  rilievo  finanche  la  condizione  di colui nei cui
 confronti pende un  procedimento  per  l'applicazione  di  misura  di
 prevenzione  personale,  quando  tale misura e' ante delictum, il che
 sembra evidenziare in modo ancora piu' stridente, il contrasto con la
 riferita norma costituzionale;
      che, poi, quanto agli  artt.  3  e  24  della  Costituzione,  il
 delitto  in  questione  si  configura come un reato a condotta mista,
 prima  commissiva  (possesso  o  disponibilita'  di  beni  di  valore
 sproporzionato  all'attivita'  svolta  e o a redditi dichiarati), poi
 omissiva (mancata giustificazione del possesso  legittimo  dei  beni,
 strettamente   connessa   all'inversione   dell'onere  della  prova),
 cosicche' il diritto di difesa risulta compromesso non potendo essere
 esercitato anche a mezzo del silenzio, che al contrario  integra  uno
 degli elementi oggettivi del reato;
      che,  pertanto,  in  relazione all'art. 3 della Costituzione, si
 configura una disparita' di  trattamento  tra  gli  indagati  di  cui
 all'art. 12-quinquies che non possono avvalersi della facolta' di non
 rispondere e gli indagati per gli altri reati;
    Ritenuto,  inoltre,  che  la  questione e' rilevante ai fini della
 decisione  in  quanto  questo  tribunale  e'  stato  investito  della
 richiesta   di   riesame   di   sequestro  probatorio,  in  relazione
 all'ipotesi criminosa  di  cui  all'art.  12-quinquies,  per  cui  la
 sussistenza del fumus commissi delicti impone una valuazione positiva
 della legittimita' costituzionale della norma incriminatrice;