PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  1  della  legge
 della Regione Abruzzo 16 marzo 1988 n. 29 "Disciplina urbanistica dei
 servizi  religiosi") limitatamente alle parole "i cui rapporti con lo
 Stato siano disciplinati ai sensi dell'art.  8,  terzo  comma,  della
 Costituzione e".
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: FERRI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 27 aprile 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0449