PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 16 marzo 1988 n. 29 "Disciplina urbanistica dei servizi religiosi") limitatamente alle parole "i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione e". Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: FERRI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 aprile 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0449