P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. (nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare al giudizio abbreviato del giudice dell'udienza preliminare che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice), in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione; ritenendo tale questione rilevante e non manifestamente infondata; Dispone la sospensione del preocedimento incorso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 26 febbraio 1993 Il giudice dell'udienza preliminare: MAZZI 93C0479