P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva  la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34,
 secondo  comma,  del  c.p.p.  (nella  parte  in   cui   non   prevede
 l'incompatibilita'  a  partecipare al giudizio abbreviato del giudice
 dell'udienza  preliminare  che  abbia  rigettato  la   richiesta   di
 applicazione  di  pena  concordata  di  cui all'art. 444 dello stesso
 codice), in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione; ritenendo
 tale questione rilevante e non manifestamente infondata;
    Dispone la sospensione del preocedimento incorso e la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle  parti  e  al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e comunicata ai Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
      Roma, addi' 26 febbraio 1993
              Il giudice dell'udienza preliminare: MAZZI
 93C0479