P. Q. M. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' sia risolta - in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482 (recante modificazione del trattamento tributario delle indennita' di fine rapporto e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita), nella parte in cui non prevedono, per le indennita' premio di servizio erogate dall'I.N.A.D.E.L. nel periodo di tempo intercorrente tra il 1½ gennaio 1974 e il 1½ gennaio 1980, che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennita' di premio di servizio corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato dall'I.N.A.D.E.L.; Sospende il giudizio in corso e dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Roma, il 19 gennaio 1993 Il presidente: DONNARUMMA 93C0481