P. Q. M.
   Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche'
 sia risolta - in riferimento agli artt. 3 e 53 della  Costituzione  -
 la  questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4, primo
 e quarto comma, della  legge  26  settembre  1985,  n.  482  (recante
 modificazione  del  trattamento  tributario  delle indennita' di fine
 rapporto e dei capitali corrisposti in  dipendenza  di  contratti  di
 assicurazione  sulla  vita), nella parte in cui non prevedono, per le
 indennita' premio di servizio erogate dall'I.N.A.D.E.L.  nel  periodo
 di  tempo  intercorrente tra il 1½ gennaio 1974 e il 1½ gennaio 1980,
 che dall'imponibile da assoggettare  ad  imposta  vada  detratta  una
 somma  pari  alla  percentuale  dell'indennita' di premio di servizio
 corrispondente al rapporto esistente, alla data  del  collocamento  a
 riposo,  tra  il contributo posto a carico dell'iscritto e l'aliquota
 complessiva  del  contributo   previdenziale   obbligatorio   versato
 dall'I.N.A.D.E.L.;
    Sospende  il  giudizio  in  corso  e  dispone  che,  a  cura della
 cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle  parti  ed  al
 Presidente  del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente
 del Senato e al Presidente della Camera dei deputati.
      Cosi' deciso in Roma, il 19 gennaio 1993
                       Il presidente: DONNARUMMA

 93C0481