ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 19, commi 7, 8
 e 9, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54  (Norme
 per  l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli
 alloggi di edilizia residenziale pubblica),  promosso  con  ordinanza
 emessa  il  21  agosto  1992 dal Pretore di Brindisi nel procedimento
 civile vertente tra Ruggiero Ugo ed il Comune di  Brindisi,  iscritta
 al  n.  706  del  registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 47,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1992;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ordinanza del 21 agosto 1992 il Pretore  di  Brindisi  ha
 sollevato,  in  riferimento  agli artt. 108 e 117 della Costituzione,
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, commi 7,  8  e
 9, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984 n. 54 (Norme per
 l'assegnazione  e  la  determinazione  dei  canoni di locazione degli
 alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica),  che,  disponendo  in
 materia  di  decadenza  dall'assegnazione  di  alloggio  di  edilizia
 residenziale pubblica,  prevede  il  ricorso  al  pretore  avverso  i
 relativi  provvedimenti amministrativi. Le norme impugnate, ad avviso
 del giudice a quo, avrebbero regolato una materia  non  compresa  tra
 quelle  attribuite  alla competenza regionale e riservata invece alla
 legge statale, cosi' violando i parametri costituzionali invocati.
    Non si sono costituite in  giudizio  le  parti,  ne'  ha  spiegato
 intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
                        Considerato in diritto
    Il   giudice   a  quo  dubita  della  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 19, commi 7, 8 e 9 della  legge  della  Regione  Puglia  20
 dicembre  1984  n.  54,  che dispone il ricorso al Pretore avverso il
 provvedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio di  edilizia
 residenziale  pubblica  adottato  dal  Sindaco  in determinati casi e
 prevede la facolta' del Pretore adito di sospendere l'esecuzione  del
 provvedimento  impugnato; l'illegittimita' costituzionale delle norme
 impugnate deriverebbe dalla violazione degli artt. 108  e  177  della
 Costituzione.
    Le questioni sono fondate.
    Secondo  la  costante  giurisprudenza costituzionale le norme che,
 come quelle impugnate, prevedono rimedi giurisdizionali o  dispongono
 in  ordine  a poteri o facolta' dell'autorita' giudiziaria, in quanto
 aventi natura strettamente processuale sono riservate  dall'art.  108
 della  Costituzione alla esclusiva competenza del legislatore statale
 ed esulano pertanto dalle materie che l'art. 117  della  Costituzione
 affida alla competenza delle Regioni (v. ex plurimis sentenze nn. 113
 del  1993,  505  e  489  del 1991, 594 del 1990, 727 del 1988, 81 del
 1976).
   La violazione dei suddetti parametri  costituzionali  non  potrebbe
 nemmeno  essere esclusa sulla base del rilievo che le norme regionali
 impugnate hanno riprodotto la normativa statale  contenuta  nell'art.
 11,  commi  13,  14  e 15 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 (la cui
 applicabilita', nella specie, spetta al giudice a quo di verificare),
 essendo in ogni caso preclusa alle regioni la possibilita' di emanare
 leggi in materie soggette a riserva di legge  statale,  perche'  cio'
 comporterebbe  un'indebita  novazione  della  fonte con la forza e le
 conseguenze che ne derivano (sentenze nn. 615 e 203 del 1987, 128 del
 1963).