PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo comma, del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Udine, sezione distaccata di Cervignano del Friuli, con ordinanza di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1993. Il Presidente e redattore: CASAVOLA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 3 maggio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0485