PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 3, secondo comma, del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547  (Norme
 per  la  prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro),  sollevata,  in
 riferimento all'art. 3 della  Costituzione,  dal  Pretore  di  Udine,
 sezione  distaccata di Cervignano del Friuli, con ordinanza di cui in
 epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1993.
                  Il Presidente e redattore: CASAVOLA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 3 maggio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0485