PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 36, decima direttiva, n. 30, della legge 1 aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) e 52 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336 (Inquadramento nei ruoli della polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia), sollevata in riferimento agli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 5 maggio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0492