PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  23,  primo  comma, codice di
 procedura penale, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo  con
 sentenza n. 76 del 1993 "nella parte in cui dispone che,
  quando  il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria
 incompetenza per  materia,  ordina  la  trasmissione  degli  atti  al
 giudice    competente   anziche'   al   pubblico   ministero   presso
 quest'ultimo", sollevata dai Tribunali di Verbania,  Roma,  Varese  e
 Savona con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GUIZZI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 5 maggio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0494