PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  183,  ultimo
 comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle
 disposizioni  di legge sulle acque e impianti elettrici), nella parte
 in cui prevede che la notificazione del dispositivo delle sentenze al
 contumace va fatta "mediante inserzione  sulla  Gazzetta  Ufficiale",
 anziche'  secondo  la disciplina stabilita per le notificazioni degli
 atti processuali dagli artt. 138 e seguenti del codice  di  procedura
 civile.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: MIRABELLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 7 maggio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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