PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la illegittimita' costituzionale dell'art. 129, commi 1 e
 3, della legge della Provincia autonoma di Trento 5  settembre  1991,
 n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GUIZZI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0514