PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  costituzionalmente  illegittimo l'art. 21, secondo comma,
 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina  delle  agevolazioni
 tributarie).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: SANTOSUOSSO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 13 maggio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0516