P. Q. M. Visto l'art. 134 della Costituzione; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, cosi' provvede: a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 314 del c.p.p., con riferimento all'art. 3, nonche' 2, in relazione all'art. 24, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica, nella parte in cui non dispone (ovvero se interpretato nel senso in cui non dispone) che la condotta menzognera volta a "depistare" le indagini e ad aiutare altri a eludere le investigazioni dell'autorita' o ad evitare che altri sia indagato per delitto escluda, in via generale ovvero quando l'imputazione per reato di favoreggiamento e' ormai prescritta, il diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita per diversa imputazione; b) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 314 del c.p.p., con riferimento all'art. 3, nonche' 2, in relazione all'art. 24, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica, nella parte in cui non dispone (ovvero se interpretato nel senso in cui non dispone) che la colpa grave dell'agente - che esclude il diritto alla riparazione - possa consistere anche in condotte antecedenti alla assunzione della qualita' di imputato o di indiziato, ovvero, piu' in genere, in condotte diverse dall'attivita' difensiva propria; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata alle parti, al p.g. ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia, altresi', comunicata ai Presidenti della due Camere del Parlamento. Roma, addi' 15 febbraio 1993 Il presidente estensore: RIVELLESE I consiglieri: SORACE-SETTIMJ 93C0548