P. Q. M.
    Visto l'art. 134 della Costituzione;
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, cosi' provvede:
       a)   dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art.  314  del  c.p.p.,
 con  riferimento  all'art.  3,  nonche'  2, in relazione all'art. 24,
 ultimo comma, della Costituzione della Repubblica, nella parte in cui
 non dispone (ovvero se interpretato nel senso in cui non dispone) che
 la  condotta  menzognera volta a "depistare" le indagini e ad aiutare
 altri a eludere le investigazioni dell'autorita'  o  ad  evitare  che
 altri sia indagato per delitto escluda, in via generale ovvero quando
 l'imputazione  per  reato  di favoreggiamento e' ormai prescritta, il
 diritto a un'equa riparazione per la custodia  cautelare  subita  per
 diversa imputazione;
       b)   dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art.  314  del  c.p.p.,
 con  riferimento  all'art.  3,  nonche'  2, in relazione all'art. 24,
 ultimo comma, della Costituzione della Repubblica, nella parte in cui
 non dispone (ovvero se interpretato nel senso in cui non dispone) che
 la colpa grave dell'agente - che esclude il diritto alla  riparazione
 -  possa  consistere  anche  in  condotte antecedenti alla assunzione
 della qualita' di imputato o di indiziato, ovvero, piu' in genere, in
 condotte diverse dall'attivita' difensiva propria;
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Dispone  che  la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia
 notificata alle parti, al p.g. ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  che  sia,  altresi',  comunicata ai Presidenti della due
 Camere del Parlamento.
      Roma, addi' 15 febbraio 1993
                  Il presidente estensore: RIVELLESE
                                         I consiglieri: SORACE-SETTIMJ
 93C0548