P. Q. M. Impregiudicata ogni decisione; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 2- bis, della legge 8 agosto 1992, n. 359, in relazione all'art. 42 della Costituzione; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso (r.g. n. 192/93); Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Venezia, addi' 7 marzo 1993 Il pretore: (firma illeggibile) 93C0554