P. Q. M.
    Impregiudicata ogni decisione;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 2- bis, della legge 8
 agosto 1992, n. 359, in relazione all'art. 42 della Costituzione;
    Ordina  la  trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale e
 sospende il giudizio in corso (r.g. n. 192/93);
    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Venezia, addi' 7 marzo 1993
                    Il pretore: (firma illeggibile)

 93C0554