P. Q. M. Visti l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 5- bis della legge 8 agosto 1992, n. 359 (primo, secondo e quinto comma in relazione al terzo, sesto e settimo comma), con riferimento agli artt. 3 (primo comma), 24 (primo comma) e 42 (terzo comma) della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Genova, addi' 21 gennaio 1993 Il presidente: PICCARDO Il collaboratore di cancelleria: DI COSMO 93C0582