P. Q. M.
    Visti  l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e
 l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  5-  bis della legge 8 agosto
 1992, n. 359 (primo, secondo e quinto comma in  relazione  al  terzo,
 sesto  e  settimo comma), con riferimento agli artt. 3 (primo comma),
 24 (primo comma) e 42 (terzo comma) della Costituzione;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Dispone che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in  causa  e al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e  al
 Presidente della Camera dei deputati.
      Genova, addi' 21 gennaio 1993
                        Il presidente: PICCARDO
                             Il collaboratore di cancelleria: DI COSMO
 93C0582