PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 3, secondo comma, della legge della Regione siciliana (Norme integrative della legge regionale 27 maggio 1987, n. 32, concernente nuove norme in materia di personale e di organizzazione dei servizi delle Unita' sanitarie locali e norme in materia di personale dell'Istituto materno infantile del Policlinico dell'Universita' di Palermo), approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 23 dicembre 1992; Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge regionale precedentemente citata, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge regionale precedentemente citata, sollevata, in riferimento all'art. 17, lettere b), c) e d) dello Statuto speciale per la Regione siciliana, come attuato dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dall'art. 12 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe; Dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, secondo comma, e 3, terzo comma, della legge regionale precedentemente citata, sollevata, in riferimento all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 4 giugno 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0600