P. Q. M.
    Visti  gli  articoli  134  della  Costituzione  e  23  della legge
 costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara per le ragioni e nei limiti dianzi indicati, la rilevanza
 e la non manifesta infondatezza della questione di  costituzionalita'
 dell'art.  22  della  legge 29 gennaio 1986, n. 23, in relazione agli
 artt. 3 e 97 della Costituzione;
    Sospende il giudizio promosso con il ricorso n.  1870/91,  sezione
 prima;
    Ordina    l'immediata    rimessione    degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Dispone che a cura della  segreteria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in  causa  e al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e, comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e  del
 Senato della Repubblica.
    Cosi'  deciso in Catania, nella camera di consiglio del 16 gennaio
 1992.
                        Il presidente: TROVATO
    L'estensore: SCHILLACI
                                    Il segretario: (firma illeggibile)
 93C0681