P. Q. M. Visti gli articoli 134 della Costituzione e 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara per le ragioni e nei limiti dianzi indicati, la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 22 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione; Sospende il giudizio promosso con il ricorso n. 1870/91, sezione prima; Ordina l'immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e, comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Catania, nella camera di consiglio del 16 gennaio 1992. Il presidente: TROVATO L'estensore: SCHILLACI Il segretario: (firma illeggibile) 93C0681