P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza in relazione agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, sulla questione di costituzionalita' dell'art. 53 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, (stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali), dell'art. 1, comma quarto-quinquies, del d.l. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, e dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1991, n. 50 (disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente), in quanto non vengono estesi i benefici contenuti nelle predette disposizioni al personale con qualifica di primario ospedaliero collocato a riposo prima del 21 febbraio 1991; Sospende il giudizio promosso con il ricorso n. 2075/1990; Ordina l'immediata rimessione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Lecce, nella camera di consiglio dell'11 luglio 1991. Il presidente: CATONI L'estensore: COSTANTINI 93C0709