P. Q. M.
    Visti   gli   artt.  134  della  Costituzione  e  23  della  legge
 costituzionale 11 marzo 1953, n. 1;
    Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza in relazione
 agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, sulla questione
 di costituzionalita' dell'art. 53 del d.P.R.  20  dicembre  1979,  n.
 761,  (stato  giuridico del personale delle unita' sanitarie locali),
 dell'art. 1, comma quarto-quinquies, del d.l. 27 dicembre  1989,  n.
 413,  convertito  con  modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n.
 37, e dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1991, n.  50  (disposizioni
 sul collocamento a riposo del personale medico dipendente), in quanto
 non  vengono  estesi i benefici contenuti nelle predette disposizioni
 al personale con qualifica di primario ospedaliero collocato a riposo
 prima del 21 febbraio 1991;
    Sospende il giudizio promosso con il ricorso n. 2075/1990;
    Ordina   l'immediata   rimessione   degli    atti    alla    Corte
 costituzionale;
    Dispone  che  a  cura  della  segreteria la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
    Cosi'  deciso  in  Lecce, nella camera di consiglio dell'11 luglio
 1991.
                         Il presidente: CATONI
                                               L'estensore: COSTANTINI
 93C0709