P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 25 della legge 11
 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  in  causa  e  non manifestamente infondata la
 questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli
 artt. 2118 del cod. civ., 6, quarto  comma,  del  d.l.  22  dicembre
 1981,  n.  791,  convertito,  con modificazioni, in legge 25 febbraio
 1982, n. 54 (Disposizioni in materia previdenziale), e 10 della legge
 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui consente il  licenziamento
 per  limiti  di  eta'  del  dirigente  che abbia esercitato l'opzione
 prevista dall'art. 6, primo comma, della legge n. 54/1982;
    Dispone la sospensione del presente  giudizio  e  la  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  ed  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
      Firenze, addi' 19 febbraio 1993
                         Il presidente: AVETA
   Il giudice relatore: DE MATTEIS
                                                 L'assistente: MARTINI
 93C0742