P. Q. M. Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante in causa e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 2118 del cod. civ., 6, quarto comma, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, in legge 25 febbraio 1982, n. 54 (Disposizioni in materia previdenziale), e 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nella parte in cui consente il licenziamento per limiti di eta' del dirigente che abbia esercitato l'opzione prevista dall'art. 6, primo comma, della legge n. 54/1982; Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Firenze, addi' 19 febbraio 1993 Il presidente: AVETA Il giudice relatore: DE MATTEIS L'assistente: MARTINI 93C0742