P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 30, lett. h),  della  legge  11
 febbraio  1992,  n.  157, nella parte in cui sanzionava penalmente la
 caccia ai fringuellidi, in contrasto  con  l'art.  18,  primo  comma,
 lett.  b),  della stessa legge, che consente la caccia al friguello e
 alla peppola, compresi tra i fringuellidi, in riferimento all'art. 25
 della  Costituzione,  nonche'  in  riferimento  al   disposto   della
 direttiva  CEE  n.  79/409,  che  nell'allegato II/2, esclude in modo
 assoluto la caccia ai fringillidi;
    Ordina la sospensione del processo;
    Dispone la trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla
 Corte costituzionale e la  notifica  della  presente  ordinanza  alle
 parti  in  causa  ed  al pubblico ministero nonche' al presidente del
 Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai  Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso in camera di consiglio, il 21 aprile 1993.
                        Il presidente: CAVALLARI
                                     Il consigliere estensore: CORSARO
 93C0768