P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 30, lett. h), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nella parte in cui sanzionava penalmente la caccia ai fringuellidi, in contrasto con l'art. 18, primo comma, lett. b), della stessa legge, che consente la caccia al friguello e alla peppola, compresi tra i fringuellidi, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, nonche' in riferimento al disposto della direttiva CEE n. 79/409, che nell'allegato II/2, esclude in modo assoluto la caccia ai fringillidi; Ordina la sospensione del processo; Dispone la trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al pubblico ministero nonche' al presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in camera di consiglio, il 21 aprile 1993. Il presidente: CAVALLARI Il consigliere estensore: CORSARO 93C0768