PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale
 del combinato disposto degli artt. 9 della legge 23 dicembre 1975, n.
 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera Nazionale
 per la protezione della Maternita' e dell'Infanzia), e 4, commi 2,  3
 e  4  (recte:  artt.  2,  3  e  4) del regolamento del trattamento di
 quiescenza   del   personale   dell'ONMI,   approvato   con   decreto
 interministeriale  del  5  agosto  1969,  n. 300.9/822, sollevata, in
 riferimento agli artt. 3 e 38,  secondo  comma,  della  Costituzione,
 dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 9 luglio 1993.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 93C0780