P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infodanta la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12- bis della legge 6 marzo 1987, n. 74 con riferimento all'art. 3 della Costituzione, laddove subordina a favore del coniuge divorziato il diritto ad una percentuale sull'indennita' di fine rapporto di lavoro percepito dall'altro coniuge in quanto il coniuge, al quale il diritto e' riconosciuto, sia titolare dell'assegno di divorzio ex art. 5 della legge n. 898/1970; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospende il giudizio in corso e manda alla cancelleria perche' provveda a trasmettere la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e alla parte. Cosi' deciso in Trento, il 19 gennaio 1993. Il presidente: FUARDO Il consigliere est.: LUCHINI Depositata in cancelleria il 14 maggio 1993. Il cancelliere: DI GRAZIA 93C0797