P. Q. M.
    Visto  l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953,  n. 87, dichiara
 rilevante e non manifestamente infodanta la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 12- bis della legge 6 marzo 1987, n. 74  con
 riferimento all'art. 3 della Costituzione, laddove subordina a favore
 del  coniuge divorziato il diritto ad una percentuale sull'indennita'
 di fine rapporto di lavoro percepito dall'altro coniuge in quanto  il
 coniuge,   al   quale   il  diritto  e'  riconosciuto,  sia  titolare
 dell'assegno di divorzio ex art. 5 della legge n. 898/1970;
    Dispone la trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,
 sospende  il  giudizio  in  corso  e  manda  alla cancelleria perche'
 provveda a  trasmettere  la  presente  ordinanza  al  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri e alla parte.
    Cosi' deciso in Trento, il 19 gennaio 1993.
                         Il presidente: FUARDO
                                          Il consigliere est.: LUCHINI
    Depositata in cancelleria il 14 maggio 1993.
                       Il cancelliere: DI GRAZIA

 93C0797