P. Q. M. In applicazione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 5 della legge reg. sic. 15 maggio 1986, n. 26, nella parte in cui non prevede il regime dell'autorizzazione anche per gli impianti non prefabbricati (ad una sola elevazione e non adibiti ad uso abitativo); Sospende il giudizio; Ordina alla cancelleria di far notificare copia di questa ordinanza al presidente della giunta regionale siciliana e di darne comunicazione al presidente del consiglio regionale siciliano. Il pretore: STURIALE Il collaboratore di cancelleria: D'AGOSTINO 93C0822