P. Q. M.
    In applicazione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione  di
 legittimita' costituzionale relativa all'art. 5 della legge reg. sic.
 15  maggio  1986,  n.  26,  nella  parte in cui non prevede il regime
 dell'autorizzazione anche per gli impianti non prefabbricati (ad  una
 sola elevazione e non adibiti ad uso abitativo);
    Sospende il giudizio;
    Ordina   alla  cancelleria  di  far  notificare  copia  di  questa
 ordinanza al presidente della giunta regionale siciliana e  di  darne
 comunicazione al presidente del consiglio regionale siciliano.
                         Il pretore: STURIALE
                           Il collaboratore di cancelleria: D'AGOSTINO
 93C0822