P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva la questione di legittimita' costituzionale del regime sanzionatorio introdotto dagli artt. 1, 2 e 3 della legge 11 gennaio 1986, n. 3, in quanto in contrasto con l'art. 3 della Costituzione e con la scala di valori espressa dalla stessa Carta costituzionale ed in particolare dall'art. 32 della Costituzione, nonche' degli artt. 1, 2 e 3 della legge 11 gennaio 1986, n. 3, e dell'art. 171, primo comma, lett. a-b del d.P.R. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui - in contrasto con l'art. 3, primo comma, in relazione agli artt. 13, primo comma, e 16 primo comma, della Costituzione - obbligano a comportamenti diversi cittadini maggiorenni (i ciclomotoristi ed i motociclisti) che si trovano nelle medesime condizioni (circolazione urbana, a bassa velocita' imposta, su veicoli a motore a due ruote) ed infine nella parte in cui - in contrasto con l'art. 32 della Costituzione che, in materia sanitaria, autorizza forme di ingerenza del potere statale nella sfera individuale del cittadino solo quando sia posto in pericolo il diritto alla salute di terzi individui - impongono al cittadino maggiorenne che si ponga alla guida di un motociclo di indossare il vasco protettivo; Sospende il giudizio in corso e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti dei due rami del parlamento. Il pretore: GALLIANO 93C0828