P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva  la  questione  di  legittimita' costituzionale del regime
 sanzionatorio introdotto dagli artt. 1, 2 e 3 della legge 11  gennaio
 1986,  n. 3, in quanto in contrasto con l'art. 3 della Costituzione e
 con la scala di valori espressa dalla stessa Carta costituzionale  ed
 in  particolare  dall'art. 32 della Costituzione, nonche' degli artt.
 1, 2 e 3 della legge 11 gennaio 1986, n. 3, e  dell'art.  171,  primo
 comma,  lett.  a-b  del  d.P.R.  30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
 della strada), nella parte in cui - in contrasto con l'art. 3,  primo
 comma,  in  relazione  agli  artt. 13, primo comma, e 16 primo comma,
 della Costituzione -  obbligano  a  comportamenti  diversi  cittadini
 maggiorenni (i ciclomotoristi ed i motociclisti) che si trovano nelle
 medesime  condizioni (circolazione urbana, a bassa velocita' imposta,
 su veicoli a motore a due ruote) ed infine nella parte in  cui  -  in
 contrasto con l'art. 32 della Costituzione che, in materia sanitaria,
 autorizza   forme   di  ingerenza  del  potere  statale  nella  sfera
 individuale del cittadino  solo  quando  sia  posto  in  pericolo  il
 diritto  alla  salute  di  terzi  individui  - impongono al cittadino
 maggiorenne che si ponga alla guida di un motociclo di  indossare  il
 vasco protettivo;
    Sospende il giudizio in corso e dispone trasmettersi gli atti alla
 Corte costituzionale;
    Manda  alla  cancelleria  di  notificare  la presente ordinanza al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai  Presidenti
 dei due rami del parlamento.
                         Il pretore: GALLIANO

 93C0828