ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1992 dal Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Girone Vincenzo, iscritta al n. 47 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1993; Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Genova dubita che l'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare al giudizio del giudice componente il collegio che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per la ritenuta non concedibilita' della sospensione condizionale della pena, contrasti con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dato che il rigetto comporta una valutazione di merito del processo e cio' menomerebbe il diritto di difesa dell'imputato: ad avviso del rimettente, infatti, al riconoscimento dell'incompatibilita' concorrono ragioni analoghe a quelle poste a base delle sentenze nn. 124, 186 e 399 del 1992; che il Presidente del Consiglio dei ministri non e' intervenuto nel giudizio; Considerato che con la sentenza n. 186/1992 - il cui dispositivo e' stato corretto con l'ordinanza n. 313 dello stesso anno - questa Corte ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del giudice del dibattimento che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice a partecipare al giudizio"; che percio' la questione e' manifestamente inammissibile in quanto gia' decisa con la predetta sentenza; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;