ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 8 del decreto
 del  Ministro  di  grazia  e  giustizia  24  novembre  1990,  n.  392
 (Regolamento   recante  approvazione  della  delibera  del  Consiglio
 nazionale forense in data 30 marzo 1990, che stabilisce i criteri per
 la determinazione degli  onorari,  dei  diritti  e  delle  indennita'
 spettanti   agli   avvocati  e  ai  procuratori  per  le  prestazioni
 giudiziali in materia civile e penale e stragiudiziali), promosso con
 ordinanza emessa il 4 gennaio 1993 dal giudice conciliatore  di  Roma
 nel  procedimento  civile  vertente  tra  la U.S.L. RM/33 e la S.r.l.
 Biomedical,  iscritta  al  n.  170  del  registro  ordinanze  1993  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 17, prima
 serie speciale, dell'anno 1993;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7 luglio 1993 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto che,  con  ordinanza  del  4  gennaio  1993,  il  giudice
 conciliatore   di   Roma   ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 8 del  decreto  del  Ministro  di  grazia  e
 giustizia  24  novembre  1990,  n.  392,  "la'  dove  prevede  che al
 procuratore spetti la meta' degli onorari di avvocato";
      che, ad avviso del remittente,  la  norma  viola,  da  un  lato,
 l'art.  35,  primo  comma,  della Costituzione, in quanto prevede "la
 tutela dimezzata  del  lavoro  del  procuratore  rispetto  all'eguale
 lavoro  di un avvocato", e, dall'altro, l'art. 36, primo comma, della
 Costituzione, poiche' non garantisce al procuratore una  retribuzione
 proporzionata  alla  quantita'  e  qualita' del lavoro effettivamente
 svolto;
      che e' intervenuto in giudizio il Presidente del  Consiglio  dei
 Ministri,   concludendo  per  l'inammissibilita'  (essendo  la  norma
 impugnata  priva  di  forza  di  legge),   o,   in   subordine,   per
 l'infondatezza della questione;
    Considerato  che  la  norma  impugnata  e' contenuta in un decreto
 ministeriale, vale a dire in un atto evidentemente privo di forza  di
 legge e percio' sottratto al sindacato di questa Corte;
      che,   pertanto,   la  questione  va  dichiarata  manifestamente
 inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;